Chi si occupa di gestire le buste paga in azienda dal mese di luglio deve tenere conto di un’importante novità in ordine alla gestione dei rapporti di lavoro. Parliamo dell’assegno temporaneo per i figli minori a carico, introdotta dal decreto legge 8 giugno 2021, n.79.
Una misura di natura transitoria, in attesa dell’adozione dei decreti legislativi attuativi dell’Assegno unico e universale che entrerà a regime dal prossimo anno. Ma cosa prevede esattamente, come funziona e chi ne beneficia?
Cos’è l’assegno temporaneo per i figli minori a carico
L’assegno temporaneo per i figli a carico è un aiuto economico volto a dare un sostegno immediato alla genitorialità e alla natalità. Viene definita una misura “ponte” perché applicata dal 1° luglio al 31 dicembre, ossia il semestre antecedente all’avvio del nuovo aiuto che entrerà a regime a partire dal 1° gennaio 2022. Gli importi spettanti variano in base alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE, al numero di figli minori (il contributo è maggiorato per i nuclei familiari con più di 2 figli) e all’eventuale presenza di figli disabili a carico. L’importo medio sarà pari a circa 1000 euro per famiglia, e 674 euro per figlio. La somma viene erogata mensilmente dall’INPS e non concorre alla formazione del reddito. È inoltre compatibile con altre forme di sostegno, come il reddito di cittadinanza, l’assegno di natalità, il premio di nascita, detrazioni fiscali e l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori.
Chi può richiederlo e quanto spetta?
La misura è rivolta ai nuclei familiari che non hanno diritto all’ANF (Assegno per il Nucleo Familiare), con figli minori di 18 anni a carico, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo. Per richiederlo, oltre ad avere residenza e domicilio sul territorio italiano e pagare le tasse in Italia, bisogna rientrare in una di queste fattispecie:
- lavoratori autonomi;
- disoccupati;
- coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- titolari di pensione da lavoro autonomo;
- nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF.
Anche se si rientra in uno di questi requisiti, l’assegno non spetta se si possiede un valore ISEE superiore a 50.000 euro, fissato come soglia massima. La soglia minima è invece fino a 7.000 euro che dà diritto all’importo massimo di 167,5 euro per ciascun figlio, o 217,8 in caso di nuclei con più di 3 figli. Nei casi con figli con disabilità l’importo è maggiorato di 50 euro. Per l’individuazione della tua soglia ISEE e la determinazione dei corrispondenti importi mensili dell’assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori consulta la tabella allegata al decreto.
Come si presenta la domanda?
A farne richiesta deve essere il genitore che convive con il minore. In caso di genitori separati legalmente ed effettivamente o divorziati con affido condiviso, l’assegno può essere diviso al 50% tra i due genitori. L’avente diritto che intende inviare la richiesta per l’assegno temporaneo può farlo dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021, con queste modalità:
- dal sito dell’INPS accedendo con le proprie credenziali;
- attraverso i servizi offerti gratuitamente dai patronati;
- tramite il numero verde 803 164 (gratuito da fisso) o il numero 06 164 164 (a pagamento da rete mobile in base alla propria tariffa).
Se si è beneficiari di Reddito di Cittadinanza non è necessario presentare domanda in quanto la quota spettante di assegno sarà corrisposta automaticamente dall’INPS sulla carta di pagamento RdC.
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