Con l’obiettivo di limitare l’evasione fiscale a partire dall’1 gennaio 2022 è stato introdotto un ulteriore limite sull’utilizzo del contante. Infatti, il limite al di sopra del quale è necessario l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciati scende a 999,99 euro.
Quali sono gli strumenti di pagamento tracciati che devono rispettare il limite di utilizzo del contante
Si ricorda che sono strumenti di pagamento tracciati i pagamenti effettuati mediante:
- bonifici
- carte di credito
- carte di debito anche ricaricabili
- assegni bancari
- assegni circolari
- piattaforma PagoPA
- piattaforme di pagamento che consentano di tracciare la transazione e l’identificazione del contribuente quali paypal, stripe.
Non si tratta di una novità dell’ultima ora in quanto la disposizione è prevista nel decreto fiscale collegato alla precedente Legge di bilancio 2020 che, già da luglio 2021, aveva ridotto il limite del pagamento in denaro da 3 a 2 mila euro.
La disposizione riporta in vigore il limite già operativo con il Governo Monti.
La nuova soglia dei contanti a 999,99 euro viene applicata per qualsiasi tipo di pagamento, cioè di passaggio di denaro tra persone fisiche o giuridiche. Ciò implica che non solo l’acquisto di un bene o la prestazione di un professionista ma anche una donazione o un prestito a un figlio per una cifra di almeno 1.000 euro dovrà essere giustificato ed effettuato con un tipo di pagamento tracciabile.
Ci sono limiti per prelievi e versamenti in banca?
Nulla cambia invece per quanto riguarda prelievi e versamenti in banca, poiché non si tratta di trasferimenti di denaro tra due soggetti diversi ma di movimenti che interessano una sola persona.
Quindi è perfettamente lecito andare in banca a ritirare 1.500 euro; quello che non è più consentito è di utilizzarli per una unica transazione in contante.
Allo stesso modo è lecito il comportamento dell’imprenditore che versa sul proprio conto corrente somme superiori alla soglia purché derivanti da più transazioni di importo inferiore al nuovo limite di legge
Operazione | Utilizzo/Provenienza | Compliance alla norma |
Prelievo 2.000 euro | Unica transazione in contanti | NO |
Prelievo 2.000 euro | 2 transazioni da 800 euro + 1 transazione da 400 euro | SI |
Versamento 3.000 | Unica vendita incassata in contanti | NO |
Versamento 2.400 euro | Tre transazioni separate da 800 euro cadauna | SI |
In ogni caso è necessario dimostrare che l’utilizzo/versamento delle somme in contanti deriva da singole operazioni di importo inferiore al limite di legge.
Le sanzioni per i trasgressori per superamento del limite dell’utilizzo del contante
Sia chi trasgredisce la regola sull’uso dei contanti, sia chi non comunica l’irregolarità essendo tenuto a farlo è soggetto a sanzione, anche se in maniera diversa.
Utilizzando lo strumento dell’oblazione per chi commette l’infrazione la sanzione passerà da un minimo di 4.000 euro a 2.000 euro. Invece per chi omette di comunicare una irregolarità la sanzione continuerà ad essere pari a 5.000 euro, pari ad 1/3 del massimo.
Si ricorda infine che l’utilizzo di eccessive movimentazioni in contanti è di solito elemento che giustifica l’applicazione di strumenti di accertamento induttivi che prescindono da quanto risultante dalle scritture contabili. E questo non solo nell’ambito delle movimentazioni relative all’attività di impresa o di lavoro autonomo ma anche per le movimentazioni effettuate nella sfera personale.
In sostanza si consiglia di limitare il più possibile l’utilizzo del contante e se non si può fare diversamente tenere idonea documentazione che giustifichi le transazioni rilevanti effettuate in contanti.
A margine si ricorda che è tassativamente vietata la corresponsione degli stipendi in contanti (art.1 comma 910-914 L. 205/2017).
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