Come noto con la legge n. 215 del 17 dicembre 2021 nasce l’obbligo di comunicare preventivamente l’eventuale impiego di collaborazioni occasionali.
Tale comunicazione deve essere indirizzata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, il quale ha recentemente chiarito i termini di tale novità normativa con la nota n. 29/2022.
Ecco tutti i dettagli.
Le tipologie di collaborazioni occasionali soggette a comunicazione preventiva
Sono soggette a comunicazione preventiva le collaborazioni occasionali riguardanti l’attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 2222 del Codice civile, fiscalmente inquadrati tra i redditi diversi dell’articolo 67, comma 1, lettera l) del Tuir, ovvero quelle svolte in maniera saltuaria e occasionale.
Citando la normativa: “i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”.
Conseguentemente sono esclusi da tale obbligo le altre tipologie di lavoro autonomo, ovvero:
- le collaborazioni coordinate e continuative
- i rapporti riguardanti le professioni intellettuali svolte dai titolari di partita IVA
In definitiva quindi, nell’individuare le collaborazioni di lavoro autonomo occasionale occorre verificare la presenza di tali caratteristiche:
- assenza di coordinamento con l’attività del committente
- mancanza dell’inserimento funzionale in azienda
- attività dal carattere occasionale
- completa autonomia del lavoratore su tempo, luogo e modalità della prestazione
Soggetti obbligati alla comunicazione preventiva di collaborazioni occasionali
Come precisato dall’Inail, gli unici soggetti obbligati ad assolvere il nuovo adempimento sono i committenti, ovvero coloro che rivestono la qualifica di imprenditori, compresi quelli agricoli.
Salvo nuove comunicazioni, sono quindi esclusi da tale obbligo:
- i liberi professionisti, ovvero soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo
- i soggetti privati e pubblici che non esercitano attività di impresa
- i condomìni
- le associazioni sportive dilettantistiche
- le associazioni e gli enti senza scopo di lucro
Adempimenti necessari per la comunicazione preventiva
La comunicazione obbligatoria va inoltrata all’Ispettorato del Lavoro almeno 24 ore prima dell’inizio della collaborazione occasionale eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
L’invio deve essere effettuato in via telematica accedendo tramite SPID/CIE all’applicativo del Ministero del Lavoro.
I dati da compilare sono quelli relativi a:
- dati del committente (imprenditore) e del prestatore (collaboratore occasionale)
- luogo della prestazione
- data di inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta
- l’ammontare del compenso (se stabilito al momento dell’incarico)
- breve descrizione dell’attività svolta
Lo Studio Decaminada rimane come sempre a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti qualora si rendessero necessari.